sabato 12 giugno 2010

IL CONTRARIO DI COPYRIGHT: COPYLEFT

Fino a qualche minuto fa ero alla disperata ricerca di notizie sul Copyleft. Continuavo a pensare: Ma che sarà mai sto Copyleft? Non mi perdo d'animo. Inizio la ricerca su Google, quando, ecco spuntare qualcosa: il primo sito italiano sul Copyleft. Interessante. Clicco su http://www.copyleft-italia.it/. Si apre un mondo. Che bello e quante informazioni! Comincio a curiosare.
La scritta a lato, PER INIZIARE, attira la mia attenzione. Proprio quello che ci vuole. Il Percorso Guidato che ho intrapreso si compone di diverse sezioni. Nella premessa la questione viene posta immediatamente sul piano guiridico:

Gran parte dei dubbi che l'utente medio può porsi relativamente al copyleft, derivano non tanto dalla difficile comprensione del fenomeno copyleft quanto dalla mancanza di nozioni giuridiche di base e più precisamente dalla poca conoscenza dei principi essenziali di diritto d'autore. Il copyleft infatti si fonda proprio sul diritto d'autore classico e ne innova alcuni meccanismi,
si legge nella parte alta della pagina.
Ma non mi basta. In testa ho ancora tanta confusione. Proseguo la lettura. Introduzione al modello del Copyleft. Bene. Clicco. Realizzata da Simone Aliprandi, l'ideatore del sito, l'Introduzione mi fornisce una prima definizione.
L'espressione "copyleft" nasce dalla prassi goliardica di alcuni sviluppatori di software che distribuivano copie dei loro lavori riportanti la dicitura "copyleft - all rights reversed" (con una © rovesciata). In effetti il termine è molto significativo poichè racchiude un duplice gioco di parole: "left" è appunto il participio passato di "leave" (lasciare, permettere) e comunica l'idea di un regime più libero; ma è anche l'opposto di "right" (destra) e comunica un'idea di ribaltamento dei principi. Questo nuovo modello di gestione dei diritti d'autore ha avuto fin da subito grande rilevanza socio-culturale e col tempo l'espressione "copyleft", forse per la sua particolare efficacia semantica, è stata usata per indicare più ampiamente tutto questo fenomeno giuridico di rivisitazione del modello tradizionale di gestione dei diritti d'autore.

Mi accorgo poi come il sito dia la possibilità di accedere ad altre definizioni di Copyleft. Mi incuriosisce quella secondo GNU rivolta unicamente all'ambito del Software. Hai mai sentito parlare di GNU? Io no. Proprio mai. Il link disponibile sul sito mi porta sulla pagina del progetto GNU. Si tratta di un sistema operativo alla cui base c'è la filosofia del software libero. E a proposito di Software libero leggo:
Il software libero è una questione di libertà: ognuno deve essere libero di utilizzare il software in ogni modo che sia socialmente utile. Il software differisce dagli oggetti materiali - come sedie, spaghetti e benzina - in quanto può essere copiato e modificato molto più facilmente. Sono queste le possibilità che rendono il software così utile, e noi crediamo che chi usa software debba potersene avvantaggiare.

Ma riprendiamo il filo rosso e ritorniamo alla definizione di Copyleft secondo GNU:

Il copyleft è un metodo generico per rendere un programma (o altro lavoro) libero ed imporre che tutte le modifiche e versioni estese del programma siano anch'esse software libero. Il modo più semplice per rendere un programma, o altro lavoro, libero è dichiararlo di dominio pubblico, privo di copyright.

Il Copyeft in conclusione non è altro che il contrario del Copyright in quanto basato su una serie di concessioni che l'autore di un' opera fa ai suoi friutori di utilizzare ed eventualmente modificare i contenuti. Tutto sommato la ricerca ha dato i suoi frutti. Soddisfacente!

COPYLEFT: VIDEOLEZIONE

COPYRIGHT IN RETE

Oggi la rete offre la possibilità di distribuire e scambiare una grande quantità di contenuti digitali. Ma tale possibilità è minacciata dal rischio che la fruizione avvenga senza che i legittimi proprietari dei contenuti siano tutelati. Questa situazione pone il problema dei limiti dell'accesso alla rete da parte dei fornitori dei contenuti e allo stesso tempo da parte degli operatori della rete. Questo dunque lo scenario con il quale le istituzioni preposte dovranno confrontarsi e prendere iniziative in campo legislativo.
Il ruolo di controllore rispetto all'accesso alla rete oggi è detenuto dai cosiddetti gatekeepers sempre più utilizzati dalle principali società di intrattenimento, software e telecomunicazioni. Un disegno di legge dovrebbe essere il prodotto di un'ampia negoziazione tra i soggetti interessati: i fornitori-professionisti, animati dal desiderio di svolgere liberamente la propria iniziativa intellettuale in rete e di ricevere un compenso economico per i contenuti di cui detengono il diritto d'autore, e gli utenti-consumatori, sostenitori di un approccio free al web.
ITALIA

Nel nostro Paese nel 2008 due incontri tenutesi a Venezia in materia di diritto d'autore hanno messo in evidenza da un lato l'ingente ammontare dei danni che la pirateria arreca al mercato, stimati nel 2005 in sette miliardi di dollari a livello mondiale, dall'altro l'arretratezza del mercato multimediale italiano rispetto a quello dei principali paesi europei dovuta in gran parte alla ritardata diffusione della banda larga e alla ridotta capacità e velocità di scarico dei contenuti che vanno ad incrementare così il ricorso al download.
Ma per quanto concerne l'aspetto legislativo è evidente come il punto di riferimento debba restare la normativa vigente. Così mentre il diritto d'autore esprimerà il proprio carattere attraverso gli articoli 21, 41 e 42 della Costituzione, ossia, rispettivamente, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di iniziativa economica ed il diritto di proprietà, dal punto di vista normativo si applica anche alla rete la legislazione sul diritto d'autore leg. del 22 aprile 194 1 n°633, secondo la quale chi ha realizzato l'opera ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa in ogni forma e modo originale o derivato.
Tuttavia ci sono delle eccezioni al copyright che lo rendono più elastico, una di queste è l'art. 70 della suddetta legge, che prevede "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Quindi se nel realizzare delle pagine web all'interno di un'opera originale l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà.
Quindi quale provvedimento dobbiamo prendere se viene leso il nostro diritto d'autore? Una prima possibilità è quella di scrivere una lettera di diffida all'autore del sito che ha usato le nostre creazioni per chiedere l'eliminazione dellle parti ritenute lesive o comunque di nostra proprietà, lettera da inviare con raccomandata A/R avvisandolo che nel caso in cui non si abbia un riscontro alle nostre richieste si agirà per via giudiziaria.
I modi di tutela giudiziaria a nostra disposizione sono quelli previsti dall' art 156 ss e 108 e ss della leg del 22 aprile 1941 n° 633 che consistono nell'accertamento del diritto e nella interdizione della violazione, nel risarcimento del danno e nella rimozione dello stato di fatto da cui risulta la lesione, ed infine nel sequestro di ciò che costituisce oggetto della violazione.

FRANCIA

Nel mese di giugno del 2008 il disegno di legge promosso l'anno precedente dal Ministro per la Cultura Christine Albanel è sfociato nelle redazione del Rapporto Olivennes per la diffusione e la protezione dei contenuti in rete. Il disegno di legge è il prodotto di una stretta collaborazione tra i soggetti interessati e prende il nome dal suo ideatore Dennis Oliveness, per anni a capo del colosso FNCA e oggi direttore del settimanale Le Nouvel Observateur. Esso istituisce una nuova Autorità competente ad impedire l'accesso al web a tutti coloro che condividono illegalmente dei file. Nello specifico Olivennes prende di mira la "Santa Alleanza" tra i contestatori del capitalismo e i sostenitori dell'assolutismo di mercato, entrambi favorevoli al mantenimento dello status quo. L'11 giugno del 2009, quella legge fortemente voluta da Nicolas Sarkozy è stata respinta dalla Corte costituzionale francese perchè lesiva della privacy.


GRAN BRETAGNA

Nel luglio 2008 il governo inglese insieme ai maggiori fornitori di servizi internet e i rappresentanti dell'industria musicale ha firmato un momerandum d'intesa che potrebbe sfociare in severe sanzioni nei confronti di chi viola l'altrui diritto d'autore. L'abbroccio britannico è stato quello di affidarsi all'autoregolamentazione, per promuovere un accordo con i principali internet service providers, affidando la vigilanza su di essi ad OFCom, l'Autorità delle comunicazioni britannica. L'ipotesi è quella di mettere in atto un'azione repressiva graduale: dapprima una e-mail di avvertimento, poi nel caso di recidiva una sospensione del collegamento, ed infine la sua chiusura definitiva.

ITALIA: IL COPYRIGHT E LA NORMATIVA

Che cos'è il Copyright?


In due parole si tratta della legge sul diritto d'autore che consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative ed in particolare le opere letterarie, fotografie, i disegni, i programmi per i computer,ecc...
Per essere più precisi sulla definizione di Copyright in Italia è opportuno citare gli art.2575, 2576 e 2577 del Codice Civile.


Art. 2575
Formano oggetto del diritto d'autore le opre dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576
Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577
L'autore ha il iritti esclusivo di publicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente può rivendicare òa paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla reputazione.


Ogni creazione intellettuale rientra nella tutela prevista per il d.a. ed è quindi di "proprietà" del suo creatore, il quale può divulgarla e farne le copie che vuole .Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione. I diritti di utilizzazione dell'opera durano per tutta la vita dell'autore fino al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte. In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera. In linea di massima, si distingue il deposito di opera inedita, che si effettua, prima della pubblicazione dell'opera, alla SIAE sezione opere inedite, e quello di opera pubblicata che invece si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.La legge più importante in materia risale all'inizio degli anni '40 che è stata successivamente aggiornata ed integrata seguendo l'evoluzione della scienza e della tecnica.

  • Legge 22 aprile 1941 n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: http://www.iterlex.it/testi/141

  • Legge 18 agosto 2000 n. 248
Nuove norme del diritto d'autore: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi2000/1248


  • Legge L. 39/02 del 1 Marzo 2002

Disposizoni per l'adempimento do obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge Comunitaria 2001: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/020391.htm

  • Legge 6 luglio 2002 n. 137
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della presidenza del Consiglio e dei ministri, nonchè di enti pubblici: http://www.senato.it/parlam.leggi/021371.htm

A TU PER TU CON QUALCHE INTRANET



Ecco due esempi di Intranet. Si tratta delle interfacce di due corporazioni note a livello mondiale: la IBM e SKY.

International Business Machines Corporation, chiamata anche Big Blue è una delle aziende di informatica più note al mondo e anche la più antica. IBM è anche il brand con il quale la società commercializza i propri prodotti.
In Italia la IBM inizia a operare nel 1927, con il nome di Società Italiana Macchine Commerciali (SIMC). Nel 1928 viene aperto, in via Tolmezzo a Milano, il primo ufficio commerciale con 11 dipendenti. Negli anni '30 la società cambia la denominazione prima in Hollerith italiana poi in Watson Italia. Nel 1946 diventa IBM Italia. Come si legge sull'homepage del suo sito, IBM oggi si propone di essere il partner ideale per società e aziende e di offrire soluzioni e servizi che aiutino a lavorare meglio e ad essere più efficaci e competitivi.


SKY è una piattaforma commerciale televisiva fornita a pagamento fornita in Italia da SKY Italia S.r.l. Nasce il 31 luglio 2003 e nell'aprile 2010 l' Unione Europea consente a Sky lo sbarco sul digitale terrestre. Tante le tecnologie introdotte dalla pay tv che nel 2005 era riuscita a conquistare diritti dei Mondiali di Calcio del 2006 in Germania come accadrà nel 2010 e nel 2014. A Sky si deve, nel 2005, l'introduzione di un nuovo ricevitore con funzionalità Personal Video Recorder chiamato MySKY. Nel 2006 ha presentato invece la televisione in alta definizione, la SKY HD mentre l'anno successivo ha annunciato un accordo con l'operatore Wind per diffondere i canali televisivi tre Internet sulla rete IPTV ADSL.