Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Ogni creazione intellettuale rientra nella tutela prevista per il d.a. ed è quindi di "proprietà" del suo creatore, il quale può divulgarla e farne le copie che vuole .Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione. I diritti di utilizzazione dell'opera durano per tutta la vita dell'autore fino al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte. In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera. In linea di massima, si distingue il deposito di opera inedita, che si effettua, prima della pubblicazione dell'opera, alla SIAE sezione opere inedite, e quello di opera pubblicata che invece si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.La legge più importante in materia risale all'inizio degli anni '40 che è stata successivamente aggiornata ed integrata seguendo l'evoluzione della scienza e della tecnica.
- Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: http://www.iterlex.it/testi/141
- Legge 18 agosto 2000 n. 248
- Legge L. 39/02 del 1 Marzo 2002
Disposizoni per l'adempimento do obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge Comunitaria 2001: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/020391.htm
- Legge 6 luglio 2002 n. 137
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